GUIDA ALLE SUCCESSIONI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it è reperibile l'Annuario del Contribuente 2009, ricco di preziose informazioni per i cittadini. Pubblichiamo di seguito alcuni stralci dell'annuario in materia di successioni (cfr. pagg. 143 - 145 Annuario del Contribuente 2009).


"SUCCESSIONI E DONAZIONI
Nel corso degli ultimi anni, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata più volte oggetto di modifiche.
Allo stato attuale l’imposta è dovuta con le modalità di cui si dirà in seguito.

SUCCESSIONI
Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni.

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA E IN CHE MISURA
Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:
• beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato
su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica);
• azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
• obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
• aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l’avviamento);
• crediti e denaro;
• beni mobili (gioielli, mobili);
• navi e aeromobili;
• rendite e pensioni.
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).
L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
In particolare, sono previste le seguenti aliquote:
• 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
• 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
• 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
• 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
È prevista un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge.
In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica.
Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).
L’agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima casa” (per ulteriori informazioni sui requisiti “prima casa” vedi il capitolo LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI).
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all’ufficio locale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, sito in Roma, Via Canton, 20 – CAP 00144.
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali. Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
• gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
• gli amministratori dell’eredità;
• i curatori delle eredità giacenti;
• gli esecutori testamentari;
• i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili".

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